Iattualità · Ambiente · di Andrè Renzuto Iodice ·
Il registro che vale più di un Canadair
Ogni estate la discussione pubblica sugli incendi boschivi si concentra su tre cose: i mezzi aerei, i volontari, il caldo. Sono tutte reali, e nessuna delle tre spiega perché in Italia si continui a bruciare. La spiegazione è meno spettacolare e sta in un fascicolo depositato negli uffici tecnici comunali: il catasto delle aree percorse dal fuoco. È lo strumento che, quando funziona, toglie qualsiasi convenienza economica a chi incendia per liberare terreno. Quando non funziona, il resto diventa gestione dell'emergenza.
Una stagione aperta con settimane di anticipo
I numeri del 2026 vanno letti in sequenza, perché è la velocità con cui cambiano che dice qualcosa. Secondo il Burnt Areas database di EFFIS, il sistema europeo di monitoraggio satellitare gestito dal Joint Research Centre della Commissione europea nell'ambito del programma Copernicus, tra il primo gennaio e l'8 luglio in Italia erano andati in fumo 12.590 ettari, il 26 per cento in più della media rilevata nello stesso periodo tra il 2006 e il 2025, con 112 incendi contro una media storica di 65. Due settimane più tardi, al 22 luglio, la stessa fonte indicava 36.600 ettari percorsi dal fuoco: circa l'80 per cento sopra la media di riferimento. La stagione, in altre parole, si è aperta in anticipo e ha accelerato in luglio. Il quadro meteorologico ha accompagnato quella curva. Le previsioni EFFIS su dati Copernicus indicavano un aumento del rischio nel Centro-Sud a partire dal 31 luglio, con particolare esposizione di alcune aree di Puglia, Basilicata, Campania, oltre a Sicilia, Calabria e zone del Centro Italia. Sul fronte delle temperature, l'Italia ha attraversato in luglio ondate di calore con valori fino a 41 gradi nel Centro-Sud e in Sardegna, e una nuova fase è stata prevista dal 29 luglio con valori oltre i 38 gradi. Per la popolazione esiste uno strumento pubblico poco utilizzato: da maggio a settembre il Ministero della Salute pubblica bollettini giornalieri sulle ondate di calore per ventisette città, con previsioni a ventiquattro, quarantotto e settantadue ore e quattro livelli di rischio da zero a tre. Sul piano regionale i dati provvisori confermano la tendenza senza sovrapporsi. In Sardegna, secondo il bilancio della campagna antincendi aggiornato al 15 luglio, gli incendi erano 1.185 contro 1.076 dell'anno precedente, con 5.718 ettari percorsi dal fuoco, circa il 25 per cento sopra la media dell'ultimo decennio; il dato sui boschi effettivamente distrutti risultava però in netto miglioramento, 212 ettari contro i 709 dello stesso periodo del 2025. In Puglia, secondo l'elaborazione di Coldiretti su dati provvisori EFFIS, tra il primo giugno e il 13 luglio erano bruciati 972 ettari. In Emilia-Romagna la fase di attenzione per il rischio incendi era stata estesa dal primo luglio all'intero territorio regionale, con la sala operativa unificata permanente attiva ogni giorno e reperibilità continuativa.
La legge che toglie il movente
Il dispositivo che dovrebbe rendere economicamente inutile l'incendio doloso esiste da un quarto di secolo. È l'articolo 10 della legge quadro in materia di incendi boschivi, la 353 del 2000, e stabilisce che le zone boscate e i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possano avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni, con la sola eccezione delle opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente. Sugli stessi soprassuoli è vietata per dieci anni la realizzazione di edifici, strutture e infrastrutture destinate a insediamenti civili e attività produttive, e per dieci anni sono vietati anche pascolo e caccia. Per cinque anni non possono essere svolte attività di rimboschimento e ingegneria ambientale sostenute con risorse pubbliche, salvo autorizzazione specifica. C'è poi la clausola che dovrebbe interessare chiunque compri un terreno: negli atti di compravendita di aree e immobili situati in quelle zone, stipulati entro quindici anni dall'evento, il vincolo deve essere richiamato espressamente, pena la nullità dell'atto. La Corte costituzionale, con la sentenza 281 del 2019, ha chiarito che si tratta di livelli minimi e inderogabili di tutela ambientale. E con la sentenza numero 5 del 28 gennaio 2026 ha evidenziato che la nozione legale di incendio boschivo può ricomprendere anche eventi meno catastrofici, come i roghi di semplice sterpaglia: una precisazione che allarga sensibilmente la platea delle superfici potenzialmente vincolate. Sul piano fiscale, la dottrina notarile osserva che il vincolo priva il terreno dell'edificabilità effettiva, rendendo inapplicabile la tassazione come area edificabile.
Il punto in cui la catena si rompe
Il vincolo nasce dalla legge, ma la sua opponibilità concreta passa da un adempimento amministrativo. I Comuni devono censire e delimitare le aree percorse dal fuoco tramite apposito catasto, aggiornarlo annualmente e trasmettere i dati alle Regioni; il decreto legge 120 del 2021 ha introdotto misure per accelerare quell'aggiornamento, prevedendo che i rilievi siano disponibili su supporto digitale entro il primo aprile di ogni anno. Le Regioni forniscono le cartografie: in Emilia-Romagna, per esempio, il catasto è realizzato dalla Regione in collaborazione con l'Arma dei Carabinieri e sono i Comuni a renderlo operativo, con pubblicazione all'albo pretorio per trenta giorni e approvazione degli elenchi definitivi nei sessanta successivi. In Sardegna, la pubblicazione regionale dei rilievi comporta l'applicazione immediata e provvisoria delle misure previste dalla legge, in attesa degli adempimenti comunali. Il caso più documentato di inadempienza riguarda la Sicilia. Nell'agosto 2023, con decreto dell'assessore regionale agli enti locali, la Regione ha commissariato 147 comuni che non avevano aggiornato il catasto delle aree percorse dal fuoco per gli incendi verificatisi fino al 2022. Legambiente Sicilia, che aveva chiesto il provvedimento, lo ha registrato come prima applicazione delle norme nazionali e regionali introdotte dopo gli incendi del 2021. Altre associazioni denunciano da anni che, dove il catasto resta non aggiornato, i vincoli restano lettera morta e chi speculerebbe sulle aree ripulite dal fuoco ha campo libero. Non esiste, allo stato, una rilevazione nazionale aggiornata e pubblica del tasso di adempimento comune per comune: è un vuoto informativo che rende la verifica possibile solo su scala locale, chiedendo agli uffici tecnici la delibera istitutiva e la data dell'ultimo aggiornamento.
Il caldo non innesca
Su questo punto le fonti istituzionali sono più nette di quanto lo sia il discorso pubblico. Le alte temperature, il vento e la siccità possono rendere la propagazione più rapida, più estesa e più difficile da contenere, ma non provocano l'incendio: nella quasi totalità dei casi l'origine è un comportamento umano, doloso o gravemente imprudente. È la posizione espressa dall'assessorato all'Ambiente della Regione Sardegna nel presentare il bilancio della campagna antincendi, ed è coerente con la lettura di Legambiente, secondo cui la crisi climatica agisce da moltiplicatore più che da causa diretta, mentre a monte pesano due fattori strutturali: l'abbandono delle aree rurali, che fa accumulare biomassa non gestita, e la crescita delle zone di interfaccia tra bosco e abitazioni. La distinzione non è accademica. Se il fattore determinante è il comportamento umano, la leva prioritaria non è la potenza dei mezzi di spegnimento ma la combinazione di prevenzione, controlli e rimozione della convenienza economica. Cioè, di nuovo, il catasto.
Quando il dolo è organizzato
In alcuni casi il comportamento umano non è imprudenza ma tecnica. Nel luglio 2026 il Dipartimento regionale della Protezione Civile della Calabria ha riferito di aver rinvenuto, tra gli inneschi, dispositivi a ritardo, e di casi in cui sarebbero stati impiegati animali vivi per propagare le fiamme in più punti. Sono circostanze sulle quali sono in corso accertamenti delle autorità competenti, e vanno trattate come tali. LNDC Animal Protection ha presentato denuncia contro ignoti e ha rivolto un appello a chi disponga di elementi utili alle indagini; altre associazioni hanno annunciato denunce nelle procure calabresi e messo a disposizione una ricompensa per informazioni. Non è la prima segnalazione del genere: il presidente del Parco dei Nebrodi, in Sicilia, aveva già indicato in passato l'uso di animali come inneschi, descrivendolo come tecnica riscontrata in ambito mafioso nei contenziosi legati ai terreni. Questo passaggio chiude il cerchio con la parte normativa. Un incendio appiccato con inneschi a ritardo e con metodi studiati per moltiplicare i fronti non è un gesto impulsivo: presuppone un obiettivo. E l'articolo 10 della 353 del 2000 esiste esattamente per rendere quell'obiettivo irraggiungibile — purché il registro comunale sia in ordine.
Quello che brucia oltre agli alberi
C'è infine una dimensione che i dati sugli ettari non restituiscono. Quando un incendio attraversa un bosco non si perdono soltanto alberi: bruciano nidi, tane e cucciolate. Mammiferi, rettili, anfibi, uccelli e insetti in molti casi non riescono a fuggire, e gli animali che sopravvivono restano privi di habitat, acqua e fonti di cibo. È il punto sollevato dalle associazioni animaliste nel commentare i fatti calabresi, e ha un fondamento che va oltre la sensibilità: la fauna è parte della funzionalità dell'ecosistema che il vincolo quindicennale serve a far ricostituire. Un bosco percorso dal fuoco non torna quello di prima perché ricrescono gli arbusti.
Cosa si può verificare, subito
Da tutto questo deriva una verifica alla portata di qualunque cittadino e di qualunque redazione locale. La delibera comunale che istituisce il catasto delle aree percorse dal fuoco e la data del suo ultimo aggiornamento sono atti pubblici. Chiederli all'ufficio tecnico del proprio Comune, e confrontare le perimetrazioni con le cartografie regionali disponibili, è il modo più diretto per capire se, sul proprio territorio, la legge del 2000 sia uno strumento operativo o un titolo.
Fonti:
EFFIS, Burnt Areas database e previsioni di rischio, sistema europeo di monitoraggio degli incendi boschivi, Joint Research Centre della Commissione europea, programma Copernicus (dati al 8 e al 22 luglio 2026; previsioni dal 31 luglio 2026)
Regione Sardegna, bilancio provvisorio della campagna antincendi 2026, dati al 15 luglio
Coldiretti Puglia su dati provvisori EFFIS, periodo 1 giugno – 13 luglio 2026
Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile dell'Emilia-Romagna, fase di attenzione dal 1 luglio 2026
Ministero della Salute, sistema nazionale di previsione e allarme sulle ondate di calore, bollettini per 27 città
Legge 21 novembre 2000, n. 353, articolo 10; decreto legge 120/2021
Corte costituzionale, sentenze n. 281/2019 e n. 5 del 28 gennaio 2026
Decreto dell'assessore regionale agli enti locali della Regione Siciliana n. 357 del 9 agosto 2023; Legambiente Sicilia
Dipartimento regionale della Protezione Civile della Calabria, luglio 2026; LNDC Animal Protection
Legambiente, analisi sui fattori strutturali del rischio incendi