Iattualità · Attualità · di Andrè Renzuto Iodice ·
Femminicidio, che cosa cambia davvero con l'articolo 577-bis: la norma, i numeri, il dibattito
Dal 17 dicembre 2025 l'uccisione di una donna per un movente di genere è un reato autonomo, punito con l'ergastolo. Per i promotori dare un nome al movente serve a riconoscerlo in tempo; per parte dei penalisti la norma presenta possibili profili di incostituzionalità. I dati del Viminale, le prime applicazioni e un caso di agosto che mostra i confini della legge.
Un omicidio è un omicidio? Sul piano del codice penale, dal 17 dicembre 2025, non più del tutto. Con l'entrata in vigore della legge 2 dicembre 2025, numero 181, l'ordinamento italiano ha introdotto all'articolo 577-bis il delitto di femminicidio: una fattispecie autonoma, non più una circostanza aggravante dell'omicidio comune. È uno dei passaggi normativi più discussi degli ultimi anni, arrivato con un iter rapido e un consenso parlamentare ampio, e accompagnato da obiezioni tecniche che non si sono spente con l'approvazione. Questo articolo prova a mettere in fila che cosa dice la norma, come ci si è arrivati, quali sono gli argomenti delle due posizioni e che cosa raccontano i primi numeri.
Che cosa dice la norma
La nuova fattispecie non punisce l'uccisione di una donna in quanto tale: punisce chi cagiona la morte di una donna quando il fatto è commesso come atto di odio, discriminazione, prevaricazione, controllo, possesso o dominio "in quanto donna", oppure in reazione al rifiuto di instaurare o mantenere un rapporto affettivo, oppure come atto di limitazione delle sue libertà individuali. Fuori da questi moventi si torna all'articolo 575, l'omicidio comune, con le sue aggravanti. Il perimetro è definito quindi da due elementi che devono coesistere: la vittima deve essere una donna e il movente deve essere di genere. La pena prevista è l'ergastolo.
La differenza rispetto a prima
L'ergastolo, va detto, era già raggiungibile: le aggravanti degli articoli 576 e 577, dalla premeditazione alla relazione affettiva o familiare con la vittima, lo prevedevano in gran parte dei casi che oggi ricadrebbero nel 577-bis. La differenza sostanziale sta altrove, nel meccanismo delle attenuanti: con la nuova norma, anche in presenza di una circostanza attenuante ritenuta prevalente la pena non può scendere sotto i ventiquattro anni di reclusione, e sotto i quindici in caso di più attenuanti prevalenti. Si riducono così i margini di abbattimento della pena attraverso il bilanciamento delle circostanze e i riti alternativi. C'è poi un effetto insieme simbolico e statistico: il femminicidio diventa una categoria giuridica censita come tale nei registri, non più ricostruibile solo a posteriori dai dossier delle associazioni o dei ministeri.
Un iter rapido, un consenso ampio
Il disegno di legge governativo è stato presentato al Senato il 7 marzo 2025, alla vigilia della giornata internazionale della donna, approvato in prima lettura a luglio e in via definitiva il 25 novembre 2025, giornata internazionale contro la violenza sulle donne; la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale è del 2 dicembre, l'entrata in vigore del 17 dicembre. La legge non si esaurisce nel nuovo reato: interviene anche sull'articolo 572, estendendo il reato di maltrattamenti ai rapporti non più di convivenza legati da vincoli di filiazione, e rafforza gli strumenti di tutela delle vittime nel solco del Codice Rosso e degli obblighi della Convenzione di Istanbul, ratificata dall'Italia nel 2013.
Le ragioni dei critici
Le obiezioni non arrivano solo dal dibattito politico. L'Unione delle Camere Penali e parte della dottrina penalistica hanno sollevato due possibili profili di incostituzionalità: il principio di uguaglianza dell'articolo 3 della Costituzione, perché la norma tutela il movente di genere ma non altri moventi discriminatori, come quelli legati all'origine etnica, all'orientamento sessuale o alla disabilità; e il principio di determinatezza dell'articolo 25, perché espressioni come controllo, dominio o prevaricazione lascerebbero margini interpretativi ampi, con il rischio di spostare sul singolo processo la definizione dei confini del reato. C'è infine l'argomento della pena: se l'ergastolo era già previsto, la norma aggiungerebbe un nome più che una sanzione. Su questa linea, il 14 giugno 2026 l'europarlamentare Roberto Vannacci ha sostenuto pubblicamente che il nuovo reato non serva. Il dibattito, va ricordato, ha attraversato trasversalmente il Parlamento e non si è chiuso con il voto.
Le ragioni dei promotori
Per i sostenitori della legge, dare un nome giuridico al movente non è un esercizio simbolico: serve a riconoscere in tempo una dinamica che quasi sempre lascia segnali prima di arrivare all'esito estremo, e a impedire che il suo disvalore venga diluito nel bilanciamento delle circostanze. Le soglie minime di pena rispondono esattamente a questo obiettivo. Viene richiamato anche il contesto internazionale: la Convenzione di Istanbul impone agli Stati di trattare la violenza di genere come fenomeno specifico, e alcuni ordinamenti europei, tra cui Malta e Cipro, hanno già introdotto fattispecie dedicate al femicidio. In questa lettura, la nuova norma allinea l'Italia a un percorso già avviato altrove e consegna alle statistiche giudiziarie una fotografia più fedele del fenomeno.
I numeri del Viminale
Secondo i dati del Ministero dell'Interno, nel 2025 le donne uccise sono state 97: 85 in ambito familiare o affettivo, 62 per mano di partner o ex partner. Nel primo trimestre 2026, il primo con la norma in vigore, risultano 3 procedimenti avviati con la qualificazione di femminicidio ai sensi dell'articolo 577-bis, su 15 vittime donne complessive. Sono numeri da leggere con prudenza: il campione è ancora piccolo, la qualificazione giuridica può cambiare nel corso delle indagini e l'effetto di una norma penale, ammesso che sia misurabile, si valuta su anni e non su mesi.
Somma Lombardo e i confini della norma
C'è infine un caso recente che illustra sia la matrice del fenomeno sia i confini della legge. Nella notte tra l'1 e il 2 agosto 2026, a Somma Lombardo, nel Varesotto, un uomo di 36 anni che si era fermato a dare indicazioni stradali a una donna in difficoltà è stato travolto e ucciso da un'automobile. Secondo la ricostruzione degli investigatori, alla guida ci sarebbe stato l'ex compagno della donna, che vedendoli insieme lo avrebbe scambiato per un nuovo partner e lo avrebbe investito deliberatamente. Un 43enne è stato arrestato con l'accusa di omicidio volontario: sarà il processo ad accertare le responsabilità e fino a una eventuale condanna definitiva vale la presunzione di innocenza. Il punto giuridico, però, è già evidente: la matrice possessiva descritta dagli investigatori ricalca quella tipizzata dal 577-bis, ma la vittima è un uomo, e la nuova norma non si applica; si procede per omicidio comune, con le aggravanti eventualmente contestabili. Per i critici è la conferma della disparità di trattamento tra vittime; per i promotori è la dimostrazione che la legge fotografa il fenomeno statisticamente prevalente, senza pretendere di coprire ogni deriva della logica del possesso.
Una convergenza che nessuno rivendica
La legge 181 è giovane e i primi dati non bastano a dire se funzioni. Su un punto, però, le due posizioni finiscono per convergere senza dichiararlo: quando l'articolo 577-bis entra in un fascicolo, la prevenzione è già fallita. È sul prima, ammonimenti, valutazione del rischio, tempi del Codice Rosso, formazione di chi raccoglie le denunce, che si gioca la partita vera, qualunque nome il codice dia all'esito estremo. Questa testata riporta entrambe le posizioni: la valutazione, come sempre, spetta a chi legge.
Fonti:
- Legge 2 dicembre 2025, n. 181, Gazzetta Ufficiale ·
- codice penale, articoli 575, 576, 577 e 577-bis
- dati Ministero dell'Interno, anno 2025 e primo trimestre 2026
- osservazioni dell'Unione delle Camere Penali Italiane sul disegno di legge · dichiarazioni pubbliche di Roberto Vannacci, 14 giugno 2026
- ricostruzioni di stampa sul caso di Somma Lombardo (Il Giorno, Il Fatto Quotidiano, Tgcom24), 1-2 agosto 2026
- Convenzione di Istanbul, legge di ratifica 27 giugno 2013, n. 77.