Iattualità · Tecnologia · di Nicola Ferrone ·
Riconoscimento facciale, il decreto del governo: cosa prevede davvero e perché divide
Il governo ha impresso un'accelerazione al decreto legislativo che porta il riconoscimento facciale dentro l'attività delle forze di polizia italiane. Il 29 luglio la maggioranza ha spinto in commissione Politiche dell'Unione europea del Senato, che ha espresso osservazioni favorevoli, mentre le opposizioni hanno parlato di blitz e di deriva verso uno Stato di sorveglianza. Il testo, un decreto attuativo di oltre novanta pagine, nasce per recepire l'AI Act europeo e la legge italiana sull'intelligenza artificiale, ma proprio sul punto più sensibile — l'uso dei dati biometrici nello spazio pubblico — rischia di entrare in tensione con le regole di Bruxelles, che intanto sta già esaminando la versione italiana. Proviamo a spiegare, dati alla mano, che cosa prevede, cosa cambierebbe per i cittadini e dove si concentra lo scontro.
Come funziona la tecnologia
Il meccanismo di base è noto ma vale la pena richiamarlo. Una telecamera acquisisce l'immagine di un volto; un software ne analizza gli elementi caratteristici — la distanza tra gli occhi, la forma del naso, il profilo della mandibola, la disposizione dei tratti — e li trasforma in un modello matematico. Quel modello viene poi confrontato con le fotografie già presenti in una banca dati, permettendo in linea teorica di identificare una persona. La differenza cruciale, sulla quale si gioca gran parte del dibattito, è tra l'uso a posteriori, cioè l'analisi di immagini già registrate dopo che è avvenuto un fatto, e l'uso in tempo reale, cioè il riconoscimento dei volti mentre le persone transitano davanti all'obiettivo. Se il decreto venisse approvato nel testo attuale, gli impianti di videosorveglianza già legittimamente installati in moltissimi luoghi pubblici potrebbero essere integrati con sistemi di intelligenza artificiale per il riconoscimento facciale.
Le tre modalità previste dal decreto
Lo schema, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 10 giugno 2026, poggia su tre pilastri. Il primo è l'identificazione biometrica in tempo reale negli spazi pubblici, disciplinata dall'articolo 8: sarebbe ammessa solo in circostanze eccezionali, ovvero per prevenire una minaccia grave e concreta come un attacco terroristico o un pericolo per la vita delle persone, e per cercare persone scomparse o vittime di sequestro, tratta e sfruttamento. In questi casi l'impiego sarebbe limitato a confermare l'identità di soggetti già individuati o a localizzare chi si sta cercando, con l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria, ammessa anche in forma orale nelle procedure d'urgenza. Il secondo pilastro è l'uso in diretta durante le indagini penali. Il terzo è l'analisi a posteriori delle immagini, ammessa dopo la commissione di un reato anche solo tentato, ai fini dell'identificazione di soggetti indiziati e sotto la responsabilità dell'ufficiale di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria. Sulla carta, dunque, il testo distingue tra un uso preventivo riservato a rischi eccezionali e un uso investigativo successivo al fatto.
Il nodo dei sette giorni e dell'articolo 10
È qui che il confronto si accende. Nei luoghi ritenuti sensibili — piazze, stadi, cortei — i dati biometrici di chi passa davanti alle telecamere potrebbero essere conservati fino a sette giorni. Se in quell'arco di tempo viene commesso un reato, quei dati diventerebbero materiale d'indagine; in caso contrario, andrebbero cancellati. Il punto più contestato è però l'articolo 10, che interverrebbe sulla fase precedente al reato, ampliando il perimetro rispetto al testo europeo. La differenza pratica è enorme: nella lettura critica, non verrebbe identificata solo la persona ricercata, ma verrebbe potenzialmente trattato il dato biometrico di chiunque si trovi in quel luogo o partecipi a quell'evento. Il decreto e la relazione illustrativa insistono in senso opposto, sostenendo che nessuna decisione sarebbe affidata agli algoritmi e che il controllo umano resterebbe in ogni fase, con obblighi di valutazione d'impatto sui diritti fondamentali, registrazione dei sistemi e notifica al Garante.
Il cortocircuito con l'AI Act e il parere del Garante
Il regolamento europeo parte da un divieto generale: l'articolo 5 dell'AI Act vieta in linea di principio l'identificazione biometrica remota in tempo reale negli spazi accessibili al pubblico per finalità di polizia, ammettendo solo eccezioni tassative come la ricerca di vittime, la minaccia terroristica imminente o le indagini su reati gravi. Su queste deroghe si inserisce il testo italiano. Il Garante per la protezione dei dati personali, guidato da Pasquale Stanzione, ha reso un parere che nel complesso giudica il decreto coerente con l'AI Act, ma che si ferma con nettezza su un passaggio. Secondo l'Autorità, il trattamento automatizzato e generalizzato dei dati biometrici delle persone che accedono a luoghi o eventi pubblici non è coerente con le norme europee, che riservano il riconoscimento facciale a ricerche mirate su persone sospettate o condannate. Il Garante chiede che l'elaborazione dei dati biometrici avvenga, come sintetizza la sua richiesta, «esclusivamente ex post sulle tracce registrate», contesta la formulazione troppo generica su luoghi ed eventi e avverte del rischio di una sorveglianza preventiva e di massa. All'esecutivo chiede inoltre di rafforzare le garanzie su supervisione umana, banche dati biometriche e spazi di sperimentazione. Se questa impostazione venisse accolta, non si creerebbero preventivamente i modelli biometrici di tutti i presenti e il riconoscimento scatterebbe solo dopo un fatto concreto.
Lo scontro politico
Sul piano politico la frattura è netta. Il presidente della commissione Politiche europee del Senato, Giulio Terzi di Sant'Agata di Fratelli d'Italia, rivendica la coerenza del testo con i principi di proporzionalità, sorveglianza umana e trasparenza, e la maggioranza sottolinea che l'uso del riconoscimento sarebbe circoscritto a contesti specifici e nel rispetto delle garanzie costituzionali. Le opposizioni contestano sia il merito sia il metodo. Pd e Movimento 5 Stelle denunciano un ampliamento dei poteri di sorveglianza senza adeguate garanzie e criticano l'accelerazione impressa all'iter, definendola un colpo di mano su una materia che tocca i diritti civili. Il segretario di +Europa Riccardo Magi ha sintetizzato la posizione critica con una battuta destinata a circolare: «Da Fratelli d'Italia a Grande Fratello d'Italia è un attimo». A rendere il clima più teso c'è il contesto: il confronto arriva dopo le violenze di Bologna e gli scontri legati al fronte No Tav, con la maggioranza che sullo stesso terreno ha annunciato anche una proposta per introdurre il reato di associazione a delinquere legato alle manifestazioni violente.
Il confronto europeo
Il caso italiano non è isolato. La Francia, per esempio, ha approvato una legge che consente alla polizia di utilizzare algoritmi per rilevare comportamenti come movimenti anomali di folla o intrusioni, ma senza risalire ai dati identificativi delle singole persone: un approccio che analizza le situazioni senza schedare i volti. È proprio la distanza tra questo modello e quello che emergerebbe dall'articolo 10 a spiegare perché Bruxelles stia guardando con attenzione al testo italiano, considerato che i trattamenti biometrici rientrano nella categoria ad alto rischio dell'AI Act e richiedono presidi rafforzati.
I tempi e cosa succede adesso
Il decreto non è ancora legge e può essere modificato. Il termine fissato dalla legge delega numero 132 del 2025 per adottare i decreti attuativi dell'AI Act è il 10 ottobre 2026, e questa scadenza spiega l'accelerazione delle ultime settimane. Prima dell'approvazione definitiva servono i pareri delle commissioni di Camera e Senato — alla Camera un voto in commissione Affari europei è già stato rinviato — dopodiché il testo dovrà tornare al Consiglio dei ministri. Nei prossimi passaggi si capirà se le condizioni poste dal Garante verranno recepite o se il perimetro resterà quello attuale. La posta in gioco, al di là degli schieramenti, è dove collocare il confine tra due esigenze entrambe legittime: la sicurezza nello spazio pubblico e la tutela della libertà di muoversi senza essere identificati in assenza di un fatto concreto. È su quel confine, e non su uno slogan, che si misurerà la qualità del testo definitivo.
Fonti:
- ANSA, 29 luglio 2026;
- Il Post, 30 luglio 2026;
- Today.it, 30 luglio 2026;
- Affaritaliani.it, 30 luglio 2026;
- Civonline, 30 luglio 2026;
- Money.it, 30 luglio 2026;
- La Legge per Tutti, 30 luglio 2026;
- Policy Maker, 30 luglio 2026;
- Notizie.it, 30 luglio 2026;
- Il Fatto Quotidiano, 29 luglio 2026;
- parere del Garante per la protezione dei dati personali e audizione del presidente Pasquale Stanzione del 21 luglio 2026;
- schema di decreto legislativo AG 418, Consiglio dei ministri del 10 giugno 2026;
- legge delega n. 132/2025.