Iattualità · Cronaca · di Andrè Renzuto Iodice ·
Il Monaldi risarcisce la famiglia di Domenico senza una causa. Ma la cifra resta segreta, e il processo penale comincia adesso
L'Azienda dei Colli ha chiuso in via stragiudiziale con i familiari del bambino di due anni morto dopo un trapianto di cuore. Un verbale di riservatezza copre l'importo. È denaro pubblico, e questa è la domanda che nessuno sta facendo.
L'accordo
Il 5 agosto 2026 i legali dell'Azienda ospedaliera dei Colli, di cui fa parte l'ospedale Monaldi di Napoli, e l'avvocato che assiste i genitori di Domenico Caliendo hanno raggiunto un'intesa sul risarcimento per la morte del bambino. L'accordo, di natura stragiudiziale, verrà firmato a settembre.
L'importo non è noto. Entrambe le parti hanno sottoscritto un verbale di riservatezza. Quello che si sa è che la richiesta iniziale formulata dal legale della famiglia era di tre milioni di euro, e che gli aventi diritto sono sei: i genitori, i fratelli e due nonni. Il legale della famiglia ha definito la cifra congrua e soddisfacente, aggiungendo che è la prima volta che il Monaldi riconosce un risarcimento senza che sia stata avviata una causa.
L'Azienda dei Colli, in una nota, ha spiegato che l'accordo è il risultato di un lungo e articolato lavoro di analisi, con approfondimenti di natura tecnica e giuridica, e ha rinnovato il proprio sentimento di rispetto e vicinanza alla famiglia.
Il fatto
Domenico Caliendo aveva due anni ed era affetto da cardiopatia dilatativa. È stato sottoposto a trapianto di cuore al Monaldi il 23 dicembre 2025. L'organo proveniva da un bambino di quattro anni ed era arrivato da Bolzano.
Secondo la ricostruzione degli inquirenti, durante le fasi di gestione e trasporto il cuore sarebbe stato conservato in condizioni non adeguate: un contenitore non idoneo, poca quantità di ghiaccio, e l'aggiunta di ghiaccio secco. L'organo ne sarebbe risultato compromesso.
Domenico è morto il 21 febbraio 2026, dopo che era stata constatata l'impossibilità di procedere a un secondo trapianto.
La Procura di Napoli ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo in concorso a carico di sette professionisti dell'ospedale. Due di loro, i medici che eseguirono il trapianto, sono stati sospesi rispettivamente per dodici e sette mesi, con l'accusa di falso materiale e ideologico in concorso. Tutti gli indagati sono presunti innocenti fino a sentenza definitiva.
Perché l'accordo non chiude il penale
È la domanda che si sono posti in molti nelle ore successive all'annuncio, e la risposta sta in chi ha firmato cosa.
L'accordo è tra la famiglia e l'Azienda ospedaliera dei Colli, cioè la struttura. Il procedimento penale è invece a carico di sette professionisti come persone fisiche. Sono due piani distinti: nel processo penale l'azienda non è imputata, semmai può assumere il ruolo di responsabile civile.
I legali della famiglia hanno annunciato che i familiari si costituiranno parte civile nel procedimento penale, con l'obiettivo dichiarato di accertare le responsabilità individuali. E la costituzione di parte civile non serve soltanto a ottenere un risarcimento: attribuisce diritti processuali sostanziali, come il deposito della lista testimoniale, la possibilità di controinterrogare e quella di impugnare le sentenze sfavorevoli. Senza di essa, un familiare può al massimo essere sentito come testimone.
Che i due piani restino separati lo conferma il comportamento della stessa azienda. Nella sua nota ha precisato che resta impregiudicato il proprio diritto di avviare eventuali azioni di rivalsa e di regresso nei confronti dei soggetti che dovessero essere ritenuti responsabili al termine dei giudizi. Ha pagato la struttura, e la struttura si riserva di rivalersi sui singoli.
La madre di Domenico ha spiegato la scelta in termini che non lasciano margini interpretativi: la priorità era chiudere il procedimento civile prima del processo penale, perché la cifra non le interessava e l'unica cosa importante era arrivare al penale senza il peso del contenzioso civile.
Cosa dice la legge Gelli
Il quadro normativo entro cui si muove questa vicenda è quello della legge 24 del 2017, la cosiddetta Gelli-Bianco, in vigore dal primo aprile 2017, e conviene spiegarlo perché è meno intuitivo di quanto sembri.
Quella legge concentra la responsabilità principale sulla struttura sanitaria, che risponde in via contrattuale nei confronti del paziente per le condotte dolose e colpose degli operatori, senza che rilevi il grado di colpa. La responsabilità personale del sanitario è invece circoscritta.
L'articolo 9 disciplina l'azione di rivalsa: la struttura può rivalersi sul professionista soltanto in caso di dolo o colpa grave. Non basta l'errore professionale. Quando la struttura è pubblica, come in questo caso, l'azione assume la forma della responsabilità amministrativa ed è esercitata dal pubblico ministero presso la Corte dei conti, cui è attribuita giurisdizione esclusiva.
Ci sono poi due limiti che pesano molto e di cui si parla poco. Il primo è quantitativo: in caso di colpa grave l'importo posto a carico del sanitario non può superare il valore maggiore tra la retribuzione lorda annua e il corrispettivo convenzionale, moltiplicato per tre. Il secondo è temporale: l'azione va esercitata entro un anno dall'avvenuto pagamento del risarcimento, a pena di decadenza.
Su questo impianto la Corte di cassazione è tornata di recente. Con un'ordinanza dell'aprile 2026 la Terza sezione civile ha ribadito che l'articolo 9 costituisce disciplina speciale e prevalente nei rapporti interni tra struttura e professionista, escludendo l'applicazione automatica delle regole ordinarie sul regresso tra condebitori solidali e dichiarando incompatibili con la norma le clausole contrattuali che trasferiscano sul sanitario un rischio economico più ampio di quello previsto dalla legge.
Tradotto: la riserva di rivalsa annunciata dall'Azienda dei Colli non è un automatismo. Perché si concretizzi, dovrà essere accertata una colpa grave o il dolo, e l'esito passerà per la Corte dei conti.
C'è un ultimo dettaglio della legge Gelli che questa vicenda rende attuale. L'articolo 13 impone alle strutture sanitarie di comunicare all'esercente la professione sanitaria, entro dieci giorni, non solo l'avvio di un giudizio promosso dal danneggiato, ma anche l'avvio di trattative stragiudiziali, con invito a prendervi parte. È una norma pensata proprio per evitare che un professionista si trovi esposto a una rivalsa su un accordo di cui non ha saputo nulla.
Il nodo della riservatezza
Qui sta il punto che merita più attenzione, ed è quello su cui il dibattito pubblico si è finora fermato.
Il verbale di riservatezza è uno strumento perfettamente legittimo e diffuso nelle transazioni. Nella sanità privata è la prassi. Ma qui la parte che paga è un'azienda ospedaliera pubblica, e le somme provengono dal bilancio del servizio sanitario regionale, cioè da risorse pubbliche.
Le ragioni a favore della segretezza esistono e non sono banali. La riservatezza protegge anzitutto la famiglia, che altrimenti si troverebbe la cifra della morte del proprio figlio pubblicata sui giornali e commentata sui social. Serve inoltre a evitare che l'importo diventi un precedente automatico per contenziosi successivi, con l'effetto di irrigidire trattative future e allungarle. E consente alla struttura di chiudere rapidamente, evitando anni di causa e i relativi costi legali, che sono anch'essi denaro pubblico.
Le ragioni contrarie sono altrettanto solide. Un ente pubblico spende risorse della collettività, e la trasparenza sull'impiego di quelle risorse è un principio generale dell'ordinamento. Senza conoscere gli importi non è possibile alcuna valutazione aggregata: quanto costano ogni anno gli errori sanitari a una singola azienda, se quel costo cresce, se si concentra su determinati reparti o procedure. È un'informazione che serve a migliorare i sistemi, non solo a soddisfare una curiosità. E c'è un profilo di controllo democratico: le somme liquidate in via stragiudiziale non passano davanti a un giudice, quindi l'unico presidio è quello interno all'amministrazione.
Va detto, per completezza, che una valutazione di merito su questa specifica transazione resta possibile a posteriori: se dovesse emergere una responsabilità per dolo o colpa grave, l'operato dell'azienda finirebbe comunque all'esame della Corte dei conti, che valuta anche la congruità di quanto è stato pagato.
Le stime che circolano e perché vanno prese con cautela
Diverse testate hanno indicato una cifra intorno al milione e mezzo di euro, ricavandola dalle tabelle del Tribunale ordinario di Milano, che sono lo strumento di riferimento per la liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale.
È una deduzione ragionevole ma resta una deduzione. Le tabelle forniscono forbici, non importi fissi, e l'esito di una transazione dipende da elementi che non sono pubblici: la valutazione del rischio processuale da parte dell'ente, la posizione della compagnia assicuratrice, l'assetto complessivo dell'accordo. In presenza di un verbale di riservatezza, riportare quella stima come se fosse la cifra pattuita è scorretto.
Due famiglie, due strategie opposte
La vicenda si presta a un confronto con un caso di cui si è parlato negli stessi giorni, quello del ragazzo trentino morto a tredici anni dopo nove anni in stato vegetativo, in seguito al consumo di un formaggio a latte crudo contaminato.
In quel caso i legali della famiglia hanno raccontato che i genitori avrebbero potuto accontentarsi del risarcimento e hanno invece scelto di rifiutarlo, per condurre quella che hanno definito una battaglia civile, dichiarando di aver rischiato che il procedimento penale venisse archiviato.
Qui è avvenuto l'opposto: la famiglia ha accettato l'accordo proprio per arrivare al processo penale alleggerita dal contenzioso civile.
Sono due strategie speculari con lo stesso obiettivo, e insieme dicono qualcosa sul nostro sistema: che ottenere l'accertamento delle responsabilità personali e ottenere un risarcimento sono percorsi separati, non sempre allineati, e che le famiglie si trovano a doverli bilanciare in un momento in cui non dovrebbero essere chiamate a fare calcoli di alcun tipo.
Cosa resta da capire
Tre elementi meritano di essere seguiti.
Il primo è l'esito dell'inchiesta della Procura di Napoli sui sette professionisti indagati per omicidio colposo in concorso, e in particolare la posizione dei due medici sospesi, ai quali è contestato anche il falso materiale e ideologico in concorso. È un'accusa che, se confermata, sposterebbe il caso dal terreno dell'errore a quello dell'alterazione della documentazione, con conseguenze diverse anche sul piano della colpa grave.
Il secondo è la catena del trasporto dell'organo. Il cuore arrivava da Bolzano: la ricostruzione delle responsabilità lungo quel percorso, e non solo dentro la sala operatoria, è la parte tecnicamente più complessa dell'indagine.
Il terzo è se l'Azienda dei Colli eserciterà la rivalsa annunciata e con quale esito, ricordando che l'azione è soggetta al termine di decadenza di un anno dal pagamento e ai limiti dell'articolo 9.
Su tutto questo, l'unica affermazione che oggi si può fare con certezza è quella pronunciata dalla madre: nessuna cifra restituisce un figlio, e quello che la famiglia sta chiedendo non è una somma ma un processo.
Fonti:
- ANSA, 5 agosto 2026, dichiarazioni della madre e annuncio dell'accordo
- Adnkronos, 5 agosto 2026, conferma dell'accordo e firma a settembre
- Sky TG24, 5 agosto 2026, ricostruzione del trapianto e stato dell'inchiesta
- Il Fatto Quotidiano, 5 agosto 2026, dichiarazioni del legale della famiglia
- Il Gazzettino, 5 agosto 2026, cronologia della vicenda e verbale di riservatezza
- Teleclub Italia, 5 agosto 2026, nota dell'Azienda ospedaliera dei Colli e riserva di rivalsa
- Legge 8 marzo 2017 n. 24 (Gelli-Bianco), articoli 7, 9 e 13
- Corte di cassazione, Sezione III civile, ordinanza n. 9949 del 17 aprile 2026
- Codice di procedura penale, articoli 74 e seguenti, sulla costituzione di parte civile