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Un genitore titolare e uno di riserva: quello che i dati e le sentenze dicono davvero

In Italia l'affido condiviso è la regola da vent'anni. Eppure, nella maggioranza dei casi, per un genitore il rapporto con il figlio continua a somigliare a un calendario. E il conto più alto lo paga qualcuno che in aula non parla quasi mai. Spesso un bambino diventa il campo di battaglia di due adulti che si amavano. Non succede con un colpo solo. Succede a piccole dosi. Una frase detta davanti a lui. Un messaggio letto ad alta voce. Un "chiedilo a tuo padre". Un "tua madre lo sa che siamo qui?". E mentre gli adulti discutono di diritti, il figlio impara una lingua che non avrebbe mai dovuto imparare: quella del silenzio, quella del non dirlo all'altro, quella del sentirsi la causa di qualcosa. Nel 1979 un film portò in sala un padre che davanti a un giudice doveva spiegare perché fosse abbastanza. Non era una storia vera: era un romanzo diventato pellicola. Ma quella scena continua a funzionare per un motivo scomodo. La domanda non è invecchiata.

Un genitore titolare e uno di riserva: quello che i dati e le sentenze dicono davvero

Quello che dice la ricerca, e che quasi nessuno cita

Qui è utile essere precisi, perché il senso comune sbaglia bersaglio. La letteratura psicologica degli ultimi trent'anni non individua nella separazione in sé la variabile che danneggia i figli. Individua il conflitto: la sua intensità, la sua durata e soprattutto il grado di coinvolgimento del bambino al suo interno. Il concetto centrale è quello di conflitto di lealtà, studiato in modo sistematico a partire dai lavori di Grych e Fincham e ripreso in Italia dal gruppo di ricerca di Camisasca, Miragoli e Di Blasio. Funziona così: il bambino percepisce che affezionarsi a un genitore equivale a tradire l'altro. Non è un ragionamento che fa consapevolmente. È una pressione che assorbe. E la gestisce nell'unico modo che ha a disposizione, cioè censurandosi. Non racconta il weekend. Non dice che si è divertito. Impara a dare a ciascun adulto la versione che quell'adulto vuole sentire. Il secondo meccanismo si chiama triangolazione, un'idea che arriva dalla terapia familiare sistemica: quando due adulti non riescono a reggere il conflitto tra loro, lo scaricano su un terzo. Il figlio viene promosso a mediatore, a confidente, a testimone, a messaggero. Sembra maturità precoce. È, molto più spesso, un carico che non gli compete. Le rassegne più recenti su questo tema associano la triangolazione a un aumento del conflitto genitore-figlio e a pattern di attaccamento insicuro, con ricadute che tendono a emergere in adolescenza più che nell'immediato. C'è poi un dato che dovrebbe far riflettere chi immagina che il tempo, da solo, sistemi le cose. Lo Stanford Custody Project di Maccoby, Depner e Mnookin, uno degli studi longitudinali più citati sul tema, rilevò che a diciotto mesi dalla separazione circa un terzo delle coppie era ancora in conflitto significativo. La letteratura successiva stima intorno al dieci per cento la quota di famiglie separate che finisce in un contenzioso giudiziario prolungato. Sono minoranze. Ma sono le minoranze che occupano i tribunali, e sono quelle in cui i figli restano esposti più a lungo.

La distanza tra la norma e la prassi

La legge 54 del 2006 ha introdotto l'affido condiviso come regola ordinaria. Sul piano statistico ha funzionato: secondo le rilevazioni Istat, prima della riforma l'affidamento esclusivo alla madre riguardava circa l'ottanta per cento delle separazioni, mentre negli anni successivi la quota di affidi condivisi si è stabilizzata intorno al novanta per cento. Il punto è che l'affidamento e il collocamento sono due cose diverse, e la confusione tra le due genera gran parte degli equivoci pubblici. L'affidamento riguarda chi decide: scuola, salute, scelte educative. Il collocamento riguarda dove il figlio vive concretamente. Si può quindi avere, e nella prassi si ha quasi sempre, un affido condiviso con collocamento prevalente presso un solo genitore. Da lì discende una catena: residenza anagrafica, assegnazione della casa familiare, assegno di mantenimento, tempi di permanenza per l'altro. Nella grande maggioranza dei casi il collocatario risulta essere la madre. La giurisprudenza ha oscillato. Con la sentenza n. 9764 del 2019 la Cassazione ha chiarito che la bigenitorialità deve tradursi in una situazione di fatto capace di garantire la presenza di ciascun genitore nella quotidianità del figlio. Con l'ordinanza n. 3652 del 2020 ha però ribadito la legittimità del collocamento prevalente. Nel 2015 il Consiglio d'Europa, con la risoluzione 2079, aveva invitato gli Stati membri a promuovere la shared residence, cioè tempi tendenzialmente equivalenti presso entrambi i genitori. In Italia quella indicazione resta, ad oggi, largamente disattesa nella prassi.

Tre casi che fanno dottrina, e che raccontano due fallimenti opposti

Qui arriviamo al punto che rende questa materia più complicata di come viene raccontata sui social. Perché il sistema italiano è stato sanzionato in entrambe le direzioni. Il primo caso è l'ordinanza della prima sezione civile della Cassazione n. 9691 del 24 marzo 2022, nota come caso Massaro. Una madre era stata ritenuta responsabile di ostacolare il rapporto tra il figlio e il padre; i giudici di merito avevano disposto la decadenza dalla responsabilità genitoriale e il trasferimento coatto del minore in casa famiglia. La Cassazione ha annullato. Ha stabilito che provvedimenti tanto incisivi non possono fondarsi sulla cosiddetta sindrome di alienazione parentale, priva di validazione scientifica, e ha definito l'uso della forza in fase esecutiva come qualcosa che si colloca fuori dallo Stato di diritto. Nella stessa decisione la Corte ha ribadito che la bigenitorialità va intesa come presenza comune dei genitori nella vita del figlio. Il principio, tradotto: il giudice deve accertare condotte concrete con i mezzi di prova ordinari, non applicare etichette diagnostiche. Il secondo blocco arriva da Strasburgo, e va nella direzione opposta. L'Italia è stata condannata più volte per violazione dell'articolo 8 della Convenzione europea: Piazzi nel 2010, Lombardo nel 2013, Bondavalli nel 2015, Strumia nel 2016, Improta nel 2017. Il rimprovero è ricorrente e sempre lo stesso: i giudici nazionali non avrebbero adottato misure idonee a creare le condizioni per l'esercizio effettivo del diritto di visita, tollerando per anni comportamenti ostruttivi. La Corte ha censurato in particolare interventi definiti stereotipati e ha sottolineato che il tempo, in queste vicende, produce effetti irreversibili: un bambino che non vede un genitore per quattro anni non recupera quei quattro anni. Il terzo caso chiude il cerchio, e va letto insieme agli altri due. Con la sentenza I.M. contro Italia del 10 novembre 2022 la stessa Corte europea ha condannato l'Italia per la ragione inversa: aver imposto a due minori incontri settimanali con il padre nonostante fossero pendenti accuse di violenza domestica. La sentenza parla esplicitamente di vittimizzazione secondaria nei procedimenti civili sull'affidamento. Messi in fila, questi tre precedenti dicono una cosa sola, e non è una cosa di parte. Il sistema italiano sbaglia sia quando separa un figlio da un genitore che avrebbe dovuto frequentare, sia quando lo obbliga a frequentare un genitore da cui andava protetto. In entrambi i casi il difetto è lo stesso: automatismi al posto della valutazione del caso concreto.

Il punto che nessuna riforma può risolvere

Non è padri contro madri. È adulti trasformati in categorie. Ci sono padri a cui viene sottratta una quotidianità che avevano davvero costruito. E ci sono madri lasciate sole a reggere tutto, con un mantenimento che non arriva e un aiuto che non è mai esistito. Sono due ingiustizie diverse, e nessuna delle due cancella l'altra. Quello che le accomuna è chi paga il conto. Non esiste un genitore titolare e uno di riserva. Esiste chi c'è e chi non c'è. Chi si alza la mattina, chi conosce il nome della maestra, chi sa quale medicina serve e a che ora, chi resta anche quando è stanco. La presenza non ha un sesso. Ha una frequenza. E qui sta il limite di qualunque intervento normativo. Una legge può ridisegnare i tempi di permanenza, può rendere più rapida l'esecuzione dei provvedimenti, può imporre un piano genitoriale dettagliato come ha fatto la riforma del 2022. Non può impedire a due adulti di usare un bambino come argomento. Quella è una scelta che si compie ogni giorno, in cucina, davanti a un figlio che sta ascoltando anche quando sembra distratto. Un figlio non ha bisogno del genitore migliore. Ha bisogno di due adulti che smettano di usarlo come prova.



Fonti:

  • Istat, rilevazioni su separazioni e divorzi;
  • legge 8 febbraio 2006 n. 54;
  • d.lgs. 149/2022; Cass. civ. sez. I ord. n. 9691/2022;
  • Cass. civ. n. 9764/2019;
  • Cass. civ. ord. n. 3652/2020;
  • Corte EDU;
  • Piazzi c. Italia (2010);
  • Lombardo c. Italia (2013);
  • Bondavalli c. Italia (2015);
  • Strumia c. Italia (2016);
  • Improta c. Italia (2017);
  • I.M. c. Italia (2022);
  • Consiglio d'Europa, risoluzione 2079/2015;
  • Grych e Fincham (2001);
  • Amato e Afifi (2006);
  • Maccoby, Depner e Mnookin (1990);
  • Camisasca, Miragoli e Di Blasio (2016).

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